GLI ARTICOLI DI TUTELA AMBIENTALE

 

      Art. 41 - Sottozona BV

Comprendente gli spazi aperti, arborati o attrezzati, adibiti o destinati ad essere adibiti a parco pubblico o ad attrezzature sportive pubbliche o di collettivo. aventi un ambito di servizio locale.

Appartengono a questa sottozona: a) il verde pubblico d’arredo delle strade e dei corsi d'acqua ciò le aree pubbliche destinate all'arredo urbano, ai percorsi pedonali e ciclabili, alle aree di sosta alle opere d’arte connesse con la Viabilità o con la sistemazione dei corsi d’acqua, b) il verde attrezzato, cioè le aree a servizio di un quartiere destinato a spazio d’incontro e di riposo per gli abitanti, al gioco dei bambini e dei ragazzi e alle attività spontanee e del tempo libero, comprese quelle sportive non organizzate.

La redazione dei progetti esecutivi per le aree a) è subordinata al preventivo esame, da parte della Giunta comunale, di un progetto di massima esteso ad un tratto sufficientemente ampio di aree, tali da costituire un insieme organico. Tale progetto dovrà indicare la consistenza ed il tipo di alberature, l’ubicazione, la dimensione ed il trattamento superficiale delle piste e delle piazzole di sosta.

La redazione di progetti esecutivi per le aree b) che interessino una superficie superiore a 0,5 Ha, è subordinata al preventivo esame, da parte della Giunta comunale, di un progetto di massima che specifichi composizione e tipo delle essenze arboree, caratteristiche delle superfici pavimentate, punti di accesso e principali visuali paesaggistiche.

Sulle aree di cui alle lettere precedenti è consentita l'edificazione di manufatti e la realizzazione di impianti che concretizzino o integrino la destinazione di zona e le specifiche Finalità dell'area; per tali interventi saranno utilizzate, per quanto possibile, strutture prefabbricate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi.

L'eventuale realizzazione o gestione di attrezzature insistenti nella sottozona da parte privati è subordinata a una deliberazione del Consiglio Comunale nella quale si riconosca carattere pubblico dell'intervento, oppure si approvi uno schema di convenzione che disciplini un uso pubblico, anche parziale, dell'attrezzatura

La redazione dei progetto esecutivo per la realizzazione o l'ampliamento di impianti sportivi di base è subordinato al preventivo esame, da parte della Giunta comunale, di un programma di massima che documenti le caratteristiche tecniche e planovolumetriche delle o analizzandone l'impatto paesaggistico.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale approvi la realizzazione dell'impianto da parte Enti o di private il rilascio della concessione edilizia è subordinato rispettivamente ad u deciaratoria del carattere pubblico dell'intervento, o alla stipula di una conven2áone che discipli l'uso pubblico'deira tum

La zona B V compresá tra viale Flli Bandiera e ilfiwne Sile va de.Ttinata a verde albe con n=tenimento dell 'attività esistente.

 

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Art.41 - Sottozona BR

Comprende le parti degli insediamenti di antica formazione caratterizzate da condizione generale di degrado e destinate a interventi organici di recupero.

Nelle zone BR-PR-palasciano, Benini, Zago, e B2 a sud dei citati comparti, va prevista un'ampia fascia di rispettonel corso d'acqua F1, di almeno ml, in comunità con il parco di s. Bartolomeo, a carico delle rispettive lottizzazioni.

 

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Art.56 -Sottozona E2

In questa sottozona si applicano le dispsizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge

regionale 5 marzo 1985 n. 24 con le seguenti precisazioni:

  • per l'edificazione di residenze, non si applicano le riduzioni delle superfici minime di cui all'art. '2;
  • in relazione a terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, celseto, oliveto, è consentita esclusivamente l'edificazione di annessi tecnologici con i parametn' degli annessi rustici;
  • in relazione al vivaismo e fiorovivaismo, l'edificazione di residenze è consentita solo per attività in pieno campo e in serra;
  • ogni ampliamento della volumetria residenziale deve essere n'cercato in priorità attraverso il riuso di annessi rustici inutilizzati o incompatibili;
  • per gli annessi rustici il massimo rapporto tra superficie coperta e superficie del fondo è stabilito nella misura dell'1,5%.
  • Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti intensivi.

Gli allevamenti zootecnici sono ammessi se non superano i quaranta quintali di peso vivo per ettaro. Gli unpianti dovranno essere adeguaci ai parametri di cui al Drg n. 7948 del 22.12.1989 e al Dgr. n. '3733 del 26.6.1992. Allegato "D' alla legare '3 19/1976.

Gli insediamenti agroindustriali non sono ammessi.

Le serre sono ammesse secondo i parametri di cui alvart. 6 I.r. 2411985.

Le fungaie sono ammesse secondo i parametri di cui all'art. 6 per le serre e sempre che il ciclo produttivo non preveda anche la preparazione del substrato nutritivo. In caso contrario dovranno essere assimilate agli allevamenti zootecnici ed assoggettate ai medesúni parametri, co 1 metro cubo di substrato coltumle fatto uguale a 0, 1 UBA (Unità bovino adulto = 600 Kg) annuo.

 

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Art.57 - Zona omogenea "F"

Sono le parti dei territorio destinate alle attrezzature e agli impianti di interesse generale.

 

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Art.58 - Sottozona F1 - Parchi urbani

La sottozona comprende gli spazi verdi di grande dimensione destinati prevalentemente

parco a servizio deirintera arca urbana e dei centri vicini.

attuazione dei parchi urbani indicati nella cartografia di piano presuppone l'approvazion di un progetto di iniziativa pubblica o privata, corredato da uno studio di ùnpatto ambientale, che definisca:

  • i punti di accesso al Parco;
  • le caratteristiche funzionali e formali delle eventuali aree di servizio;
  • la viabilità carrabile ed i parcheggi;
  • la rete dei percorsi pedonali;
  • la composizione delle essenze arborce ed arbustive ammesse, corredata dallo studio sui caratteri originari della flom nell'area;
  • l'ubicazione, la forma e la superficie delle aree soggette ad allagamenti penòdici;
  • il sistema e le condizioni di flusso e di deflusso delle acque alluvionali.

Inoltre il progetto indicherà le aree di intervento pubblico (da espropriare) e le aree c pur rimanendo private, sono soggette ad una particolare normativa di tutela o convenzionamento.

Nell’ambito della zona F1 non sono ammessi gli impianti sportivi specializzati con frequenza di pubblico e le costruzionicon più di due piani fuori terra.

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